Le grandi imprese sono obbligate ad eseguire la diagnosi energetica dei propri edifici. Questa deve essere condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati delle normative specifiche.

I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA che ne cura la conservazione.

Le imprese a forte consumo di energia (i cosiddetti energivori) sono tenute ad eseguire la diagnosi energetica, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Laddove l’impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

Criteri minimi che devono possedere gli audit:

  1. Sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico
  2. Comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto
  3. Ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto
  4. Sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

L’ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l’anagrafica del soggetto obbligato e dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

Il quadro normativo è ancora nebuloso in quanto, ENEA, che svolgerà i controlli a campione che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni della normativa, allo stato attuale non ha ancora valutato nel dettaglio le prescrizione normative esatte che saranno prese in considerazione per la valutazione della bontà delle diagnosi energetiche svolte dai soggetti abilitati.

Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall’anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell’obbligo e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.

Nei prossimi mesi verrà con tutta probabilità pubblicato un bando per il cofinanziamento di programmi finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Contattaci per maggiori informazioni!

Author avatar
Alberto